Quale futuro per il CIS? La decisione spetta alle giovani generazioni…

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di Emilio D’Angelo

L’assemblea straordinaria convocata per il 6 di ottobre è chiamata a decidere il futuro assetto del CIS, già fortemente condizionato dall’Accordo di ristrutturazione e dal conseguente ingresso degli S.F.P.nel patrimonio sociale.
L’articolato ordine del giorno, propone alcune modifiche statutarie, iniziando da alcune, pacificamente condivisibili, per concludere nell’ultimo capoverso, con la previsione di abolizione dei vincoli di nazionalità, nei trasferimenti, per qualsiasi titolo, dei capannoni.
Proviamo ad esaminare, in dettaglio la proposta formulata dal c.d.a.
Modifica dell’Art. 6.6 lettera F
Riguarda le condizioni richieste per ottenere il gradimento, ed, in particolare, al punto F il richiedente si obbliga a non utilizzare il capannone, per se o per terzi, per uso diverso dal commercio all’ingrosso di generi non alimentari, così come disposto dagli Accordi ASI.
L’evoluzione di tali accordi consentirebbe l’abolizione del vincolo della destinazione d’uso per il commercio all’ingrosso.
La continua trasformazione del nostro ruolo ha comportato un notevole impegno nella creazione deL prodotto distribuito ed è quindi adeguata la deroga al vincolo , nella prospettiva di un ulteriore sviluppo dell’area produttiva di ogni azienda.
Andrebbero, però, definiti meglio i limiti della deroga, individuando le attività consentite e quelle escluse, per evitarne un uso dannoso per la funzione del Cis nell’area industriale.
Modifica art. 6.12
Riguarda il caso in cui il socio perda i requisiti per poter continuare a far parte della società.
In tale circostanza lo statuto vigente prevede la vendita delle azioni a persone o società che posseggono tali requisiti.
Il prezzo , con il vigente statuto, viene fissato da una commissione arbitrale, mentre la proposta di modifica, trasferisce tale in carico ad un collegio nominato dal Presidente della CCIAA di Napoli.
Nessun rilievo.
Modifica dell’Art.22 ad eccezione del punto 22.2
È questa la proposta più delicata perché la modifica interessa la richiesta autorizzazione del c.d.a. per poter procedere alla locazione o alla sublocazione dei capannoni, anche in caso di affitto d’azienda, rimuovendo anche i vincoli dì nazionalità.
Tali vincoli sono espressamente esplicitati nell’art.6.6 dello Statuto alla lettera d)nell’’elenco dei requisiti richiesti per ottenere il gradimento, ovvero che il richiedente sia in possesso,da almeno 5 anni, della nazionalità di Stati dell’ Unione Europea, dell’America Latina, della Russia, degli Stati Uniti d’America, del Canada, del Giappone, dell’Australia.
I vincoli di nazionalità furono introdotti per salvaguardare l’identità territoriale del Cis e quindi, anche nell’ottica di una efficace protezione del prodotto Made in Italy con una specifica distinzione del progetto industriale e distributivo italiano rispetto a quello cinese.
Questa proposta di modifica tende a favorire i notevoli interessi immobiliari che, da più parti, fanno pressione per ottenere una liberalizzazione delle locazioni, a favore della comunità imprenditoriale cinese.
Non intendo cavalcare una facile polemica nell’individuare chi e perché tali interessi vengono privilegiati dal c.d.a. con questa proposta, ma mi limito a dire che ciascun socio avrebbe l’obbligo morale di confrontarsi con le giovani generazioni, perché questa scelta riguarda il nostro futuro d’impresa, non tanto la rendita che un capannone può dare.
Io credo che per correttezza le proposte modifiche, ed in particolare quella sull’abolizione dei vincoli di nazionalità, andrebbero trattate separatamente e non relegando nell’ultimo capoverso dell’ordine di convocazione la materia più spinosa e delicata per il futuro del Cis.
Spero di incontrare l’attenzione della parte più autentica della nostra comunità sociale, diversamente faremo un ultimo definitivo passo verso la demolizione del nostro ruolo sociale.
Vi ricordo alcune norme statutarie per l’individuazione dei quorum assembleari e deliberativi.
L’ Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
È necessario, comunque, per espressa previsione dello Statuto, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per la modificazione dell’Art. 6.
Un suggerimento: evitate di conferire deleghe, perché sono queste scelte veramente personali e decisioni per il nostro futuro che si prendono insieme con le nuove generazioni.

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